diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 300 del 23/01/1985 (Rv. 438524 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DURATA - AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE DIRETTO - PERIODO MINIMO DI DURATA EX ART. 17 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - CALCOLO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438524-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DURATA - AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE DIRETTO - PERIODO MINIMO DI DURATA EX ART. 17 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - CALCOLO - CRITERI.*

L'art. 17 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, a differenza di quanto stabilito per i contratti di affitto di fondo rustico a coltivatore diretto, prorogati fino a nuova disposizione dall'art. 14 della legge 15 settembre 1964 n. 756, esige solo che la durata dei contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto non sia inferiore a quindici anni, disponendo così non già una proroga dei contratti in corso, ma un periodo minimo di durata, nel quale va compreso, per i rapporti in corso al momento della sua entrata in vigore, e giammai interrotti, anche il tempo anteriore al detto momento. (Conf 4163/82, mass n 422137; (Conf 3538/82, mass n 421521).*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)