diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 2342 del 06/02/2004 (Rv. 572501 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione feriale - Eccezioni ex art. 3 della legge 742/1969 - Portata applicativa - Fattispecie in tema di opposizione all'esecuzione.
Stato
decisa il 2004-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572501-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

Il principio sancito dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969, secondo cui talune cause non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all'intero corso del procedimento, sicché esso ha indiscutibilmente riferimento (anche) ai termini per proporre ricorso per cassazione: la norma citata, difatti, anche nella parte in cui richiama l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura (tale, cioè, da giustificare l'esigenza di una sollecita trattazione), e non già all'organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima (fattispecie in tema di opposizione all'esecuzione, in relazione alla quale la SC ha precisato come, non applicandosi a tali procedimenti la sospensione feriale, i termini per proporre impugnazione avverso le sentenze che li concludono vanno calcolati senza tener conto della detta sospensione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)