Sez. 5, Sentenza n. 6093 del 15/12/1999 Cc. (dep. 24/02/2000) Rv. 215775 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Fase di legittimità - Provvedimento emesso a seguito di errore incidente sui poteri di cognizione o decisione della Corte - Emendabilità - Sussistenza - Fattispecie: atto dichiarativo di rinuncia alla impugnazione non inserito nel fascicolo inviato alla Suprema corte.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
In tema di correzione di errore materiale, la regola generale in base alla quale non è consentita tale correzione quando essa si risolverebbe nella modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta, non può ritenersi operante, in sede di legittimità, nel caso in cui la Cassazione abbia emanato un provvedimento che, senza l'errore materiale in cui essa è stata indotta, non avrebbe potuto essere emesso, per difetto dei poteri di cognizione o decisione. È pertanto emendabile con la procedura ex art 130 cod. proc. pen. l'errore materiale o l'omissione della Corte di cassazione determinati dal mancato inserimento nel fascicolo processuale (da parte della cancelleria del giudice "a quo" o "ad quem") di atti ritualmente presentati dalle parti, atti incidenti sui predetti poteri di cognizione e decisione. (Nella fattispecie, la Corte ha proceduto alla correzione di sua precedente sentenza, pronunciata a seguito di impugnazione, a suo tempo, proposta dal Procuratore generale presso una Corte di appello, il quale aveva poi, tempestivamente, rinunciato al ricorso, con apposita dichiarazione, che, tuttavia, non era stata inserita nel fascicolo inviato alla Suprema corte. La Cassazione, nell'enunciare il principio sopra riportato, ha corretto la propria precedente pronunzia, dichiarando inammissibile il predetto ricorso del Procuratore generale). (Vedi Corte costituzionale sentenze nn. 136 del 1972, 21 del 1982, 36 del 1991).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 615, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 615
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)