Sez. 2, Ordinanza n. 3164 del 10/07/1996 Cc. (dep. 19/08/1996) Rv. 205607 - 01
Atti e provvedimenti del giudice - Correzione di errori materiali - In genere | Errore di fatto nella lettura degli atti interni al giudizio - Procedura di correzione - Esperibilità - Ragioni.
Atti e provvedimenti del giudice - Correzione di errori materiali - In genere
Qualora si accerti che il giudice di legittimità sia incorso nel decidere in un errore di fatto nella lettura degli atti interni del giudizio, è ammissibile il ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali; devono infatti ritenersi applicabili alle sentenze penali della Corte di Cassazione, nell'ambito di una lettura sistematica delle disposizioni complessivamente regolanti la procedura di correzione, il principio generale di diritto processuale enunciato dalla Corte costituzionale nella sentenza 31 gennaio 1991, n. 36 - con la quale ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 395 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevedeva la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione per errore di fatto - e le nuove disposizioni di cui all'art. 391 bis cod. proc. civ. - che attuano, in sede civile, detto principio - le quali hanno sostanzialmente equiparato la procedura di correzione degli errori materiali a quella di revocazione. Nelle predette ipotesi, pertanto, è consentito anche in sede penale provvedere alla correzione dell'errore di fatto in camera di consiglio - fase rescindente - con eventuale rinvio alla pubblica udienza per la fase rescissoria. (In applicazione di detto principio la Corte, rilevato che si era proceduto alla trattazione di un ricorso nonostante, per l'omesso avviso della data di udienza al difensore, non si fosse costituito il rapporto processuale, ha provveduto a correggere la propria decisione, con cui detto ricorso era stato rigettato, nel senso che segue: "rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo per omissione dell'avviso di udienza al difensore").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)