Sez. 3, Sentenza n. 673 del 13/02/1996 Cc. (dep. 12/03/1996) Rv. 204569 - 01
Atti e provvedimenti del giudice (Cod. proc. pen. 1988) - Correzione di errori materiali - In genere | Giudizio di legittimità - Errore su un elemento di fatto che investe un elemento essenziale della decisione - Procedura di correzione degli errori materiali - Applicabilità - Fattispecie in tema di errore sulle modalità di presentazione del ricorso con conseguente dichiarazione di inammissibilità.
Atti e provvedimenti del giudice (Cod. proc. pen. 1988) - Correzione di errori materiali - In genere
Con la procedura di correzione degli errori materiali può porsi rimedio anche alla mancata cognizione di fatti storici che investono elementi essenziali della decisione. Perciò legittimamente la Corte di cassazione può adottare la procedura prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. e revocare la sentenza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso basata sul presupposto - erroneo in punto di fatto - che l'impugnazione fosse stata presentata dal difensore dell'imputato contumace non munito di specifico mandato, mentre la dichiarazione di ricorso era stata presentata personalmente dall'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)