Sez. 6, Ordinanza n. 2005 del 22/05/1995 Cc. (dep. 02/06/1995) Rv. 201702 - 01
Atti e provvedimenti del giudice - Correzione di errori materiali - In genere | Ricorso per Cassazione - Errore di fatto che incide sulla costituzione del rapporto processuale nel giudizio di legittimità - Rilevabilità con la procedura della correzione degli errori materiali - Possibilità - Ragioni - Applicazione dei principi generali dell'ordinamento processuale e dei principi costituzionali - Art. 391 bis del cod. proc. civ. introdotto con la legge 26 novembre 1990 n. 353 art. 67 - Distinzione tra una fase rescissoria e una fase rescindente - Fattispecie in tema di irregolare notifica al difensore della fissazione dell'udienza di Cassazione.
Atti e provvedimenti del giudice - Correzione di errori materiali - In genere
L'art. 130 c.p.p. deve essere letto nel quadro dei principi costituzionali e delle caratteristiche generali dell'ordinamento processuale tenendo conto, sul piano interpretativo, delle modifiche apportate all'art. 391 bis del c.p.c. con l'art. 67 della legge 27 novembre 1990 n. 353, modifiche introdotte a seguito dei ripetuti interventi della Corte Costituzionale, ribaditi da ultimo con la sentenza 31 gennaio 1991 n. 36, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 395 n. 4 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva la revocazione delle sentenze della Cassazione per errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio e che hanno sostanzialmente equiparato le procedure di correzione materiale e quelle di revocazione. Quando perciò l'errore investe non la motivazione, ma la stessa esistenza della sentenza, occorrerà adottare soluzioni interpretative che facciano salvi i principi costituzionali e, analogamente a quanto avvenuto nel processo civile, distinguere tra un momento rescindente da attuarsi attraverso la procedura di correzione degli errori materiali e una fase rescissoria da demandarsi alla pubblica udienza. (Nel caso di specie la Corte ha accertato che il rapporto processuale relativo al ricorso per Cassazione da parte del difensore si era irregolarmente costituito perché vi era stato un errore nella notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, conseguentemente ha proceduto, con le formalità previste per la correzione degli errori materiali, a rettificare il tenore della decisione assunta in udienza sostituendola con il rinvio del ricorso a nuovo ruolo e le disposizioni necessarie per la corretta notifica al difensore).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)