Sez. L, Sentenza n. 8028 del 21/05/2003 (Rv. 563419 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Attività d'insegnamento privato - Subordinazione - Criteri di valutazione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Non costituiscono, di per sè, elementi idonei a dimostrare il carattere subordinato del rapporto dell'insegnante incaricato di tenere un corso di lezioni in una scuola privata la continuatività del medesimo, l'obbligo di attenersi ai programmi ministeriali, l'esistenza di un orario contrattualmente predeterminato, la commisurazione della retribuzione alle ore di lezione, l'apposizione di firme di presenza e la necessità per l'insegnante di avvisare di eventuali assenze e di giustificare, se possibile, le medesime. Peraltro, la caratterizzazione del rapporto come subordinato può derivare, oltre che da un puntuale esercizio da parte del datore di lavoro di poteri direttivi, anche con riferimento ai soli aspetti estrinseci della collaborazione (modifica unilaterale degli orari, delle classi o delle materie, imposizione di turni di disponibilità per sostituzioni, ecc.), o di poteri disciplinari, dall'esistenza di forme di articolato inserimento del singolo docente in un quadro organizzativo complessivo (analogo a quelle delle scuole pubbliche), sotto il profilo degli obblighi, anche collegiali di programmazione formativa e didattica, di valutazione degli studenti, di intrattenimento di rapporti con i genitori e con gli stessi studenti, di partecipazione ai consigli di classe, ecc. .
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2229
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)