Sez. L, Sentenza n. 7046 del 26/08/1987 (Rv. 455216 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - PERMESSO PER CURE IDROTERMALI - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE O ALLA INDENNITÀ SOSTITUTIVA - CONDIZIONI - ESISTENZA DI SITUAZIONE DI MALATTIA TEMPORANEAMENTE INVALIDANTE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - PERMESSO PER CURE IDROTERMALI - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE O ALLA INDENNITÀ SOSTITUTIVA - CONDIZIONI - ESISTENZA DI SITUAZIONE DI MALATTIA TEMPORANEAMENTE INVALIDANTE.*
Sussiste il diritto alla retribuzione (od alla indennità sostitutiva ex art. 6 legge n. 138 del 1943) nei confronti del dipendente privato in speciale permesso per cure idrotermali, chieste ed ottenute ai sensi dell'art. 4 della legge del 1982 n. 526, in quanto, nel paradigma di detta normativa, la concessione di tale permesso è subordinata al riscontro ed alla certificazione, da parte dell'organo specialistico della struttura pubblica all'uopo designata, della effettiva esigenza ed indifferibilità della prestazione idrotermale, in funzione terapeutica di una condizione morbosa che è sostanzialmente assimilabile alla malattia (invalidante) contemplata dall'art. 2110 cod. civ., ai fini del riconoscimento del corrispettivo trattamento economico. (Conf 49/87, mass n 449855; (Conf 7875/86, mass n 449814; (Conf 6336/86, mass n 448550).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 526 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)