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Sez. L, Sentenza n. 49 del 08/01/1987 (Rv. 449855 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - ASPETTATIVA - PER MALATTIA RICHIEDENTE CURE TERMALI - PRESUPPOSTI EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 526 DEL 1982 - DISCIPLINA EX ART. 2110 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - SOPRAVVENIENZA DELL'ART. 13 DELLA LEGGE N. 638 DEL 1983 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449855-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - ASPETTATIVA - PER MALATTIA RICHIEDENTE CURE TERMALI - PRESUPPOSTI EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 526 DEL 1982 - DISCIPLINA EX ART. 2110 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - SOPRAVVENIENZA DELL'ART. 13 DELLA LEGGE N. 638 DEL 1983 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

Nel regime dettato dall'art. 4 della legge n. 526 del 1982 il diritto del lavoratore all'aspettativa per malattia che richiede cure termali presuppone che vi sia un vero e proprio stato di malattia in atto (certificato da medici dipendenti dell'U.S.l., specialisti della patologia presa in considerazione) e che le cure termali siano indifferibili, con conseguente esclusione dalla previsione normativa di quelle ipotesi di cure termali con fini meramente preventivi o riabilitativi e che possono essere differite al periodo feriale. Pertanto, all'aspettativa ex art. 4 cit. Si applica la disciplina dettata dall'art. 2110 cod. civ. e il lavoratore ha diritto al trattamento economico di malattia. Nè su tale interpretazione della norma citata ha influito il disposto dell'art. 13 della successiva legge n. 638 del 1983, norma la quale - anche se fa riferimento ad effettive esigenze terapeutiche o riabilitative - presuppone pur sempre l'esistenza di uno stato patologico nel lavoratore e l'indifferibilità delle cure termali.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 526 art. 4, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 13 com. 3 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)