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Sez. L, Sentenza n. 6336 del 28/10/1986 (Rv. 448550 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - PERMESSO PER CURE IDROTERMALI - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE O ALLA INDENNITÀ SOSTITUTIVA - CONDIZIONI - ESISTENZA DI SITUAZIONE DI MALATTIA TEMPORANEAMENTE INVALIDANTE.*
Stato
decisa il 1986-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448550-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - PERMESSO PER CURE IDROTERMALI - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE O ALLA INDENNITÀ SOSTITUTIVA - CONDIZIONI - ESISTENZA DI SITUAZIONE DI MALATTIA TEMPORANEAMENTE INVALIDANTE.*

Perché sussista il diritto alla retribuzione (od all'indennità sostitutiva ex art. 6 n. 8 della legge n. 138 del 1943) per il dipendente privato assente dal lavoro in permesso per cure idrotermali ai sensi dell'art. 13 della legge n. 638 del 1983 (che ha sostituito l'art. 4 della legge n. 526 del 1982) è necessario per la concessione del suddetto permesso che sussista l'esigenza effettiva e l'indifferibilità della prestazione termale in funzione terapeutica di una condizione morbosa, certificata da un sanitario specialistico della struttura pubblica, equivalendo ad una situazione di malattia (temporaneamente invalidante) con la conseguente applicazione della garanzia della conservazione del trattamento economico prevista dall'art. 2110 cod. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 n. 8 CORTE COST., Legge 30/06/1982 num. 526 art. 4, Legge 11/11/1983 num. 638 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)