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Sez. L, Sentenza n. 2319 del 11/05/1978 (Rv. 391722 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - CAUSALITA (NESSO DI) - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE IN MATERIA PREVIDENZIALE.*
Stato
decisa il 1978-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391722-01

RESPONSABILITA CIVILE - CAUSALITA (NESSO DI) - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE IN MATERIA PREVIDENZIALE.*

L'accertamento, da parte del giudice del merito, della sussistenza di un nesso causale tra un determinato comportamento ed un evento dannoso si risolve in un giudizio di fatto, che, se immune da errori di diritto o da vizi di logica, si sottrae al Sindacato di legittimita. (nella specie, la sentenza del merito aveva ravvisato il nesso causale tra l'erronea comunicazione, da parte dell'INPS allo assicurato, del numero dei contributi versati ed utili ad ottenere la pensione di anzianita, ed il danno sopportato dall'assicurato stesso e consistito nell'essere egli receduto dal rapporto di lavoro in seguito alla detta erronea comunicazione - nella speranza, non potuta realizzare, di ottenere la pensione - e nell'essere, di conseguenza, rimasto disoccupato per un determinato periodo, escludendo la negligenza dell'assicurato, per non avere verificato sul suo libretto personale l'esattezza della comunicazione ricevuta, sulla considerazione che l'unico documento da cui risultano tutti i contributi versati dall'assicurato, nonche gli accrediti figurativi da lui non facilmente conoscibili, e la tessera assicurativa, custodita presso l'istituto previdenziale. La SC ha respinto il ricorso dell'INPS, in applicazione del principio di cui in massima).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 52, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)