Sez. 2, Sentenza n. 4602 del 07/05/1999 (Rv. 526132 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE | Riassunzione del giudizio di merito - Notifica al procuratore costituito - Necessità - Conseguenze - Domicilio eletto dalla parte - Irrilevanza - Domicilio del procuratore - Rilevanza - Obbligo di elezione di domicilio da parte del procuratore - Condizioni - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE
La notificazione dell'atto di riassunzione di un processo di merito si esegue, ai sensi dell'art. 125, ultimo comma disp. att. cod. proc. civ., al procuratore costituito, giusta l'art. 170 cod. proc. civ., espressamente richiamato. Ne consegue che per stabilire la validità di detta notifica non rileva il domicilio eletto dalla parte, bensì dal suo procuratore, se a ciò obbligato perché il giudizio si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale a cui è assegnato, con il corollario che ove invece la sede dell'autorità giudiziaria adita appartiene alla circoscrizione in cui egli è iscritto, il difetto di domicilio in questo luogo non comporta che la notifica stessa sia eseguibile in cancelleria, bensì deve esser eseguita, a pena di nullità, presso il luogo nel quale ufficialmente il medesimo risiede per l'esercizio del suo ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 10, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 17 CORTE COST., Regio Decr. Legge 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Legge 24/02/1997 num. 27 art. 5, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)