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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018 (Rv. 648375 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO | Cd. e-mail - Documento informatico - Assenza di firma - Qualificazione come riproduzione informatica - Efficacia probatoria.
Stato
decisa il 2018-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648375-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO

In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2712, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 1 lett. P, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)