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Sez. 3, Sentenza n. 12973 del 27/05/2010 (Rv. 612999 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | "Broker" assicurativo - Legge n. 792 del 1984 - Attività di collaborazione con l'assicurando nella fase anteriore alla messa in contatto delle parti - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612999-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di mediatori di assicurazione, alla luce della complessiva disciplina di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792 (artt. 1, 4 lett. f) e g), 5 lett. e) ed f), 8), il "broker" assicurativo svolge - accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione - un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire a ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più covenienti per lui. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità del "broker" nei confronti dell'assicurando, per essersi limitato ad individuare l'offerta assicurativa economicamente più conveniente, senza raffrontarla con quella già utilizzata dal cliente con riferimento al dato temporale della copertura assicurativa e senza fornire al cliente adeguate informazioni in proposito).

Riferimenti normativi: Legge 26/11/1984 num. 792 art. 1, Legge 26/11/1984 num. 792 art. 4, Legge 26/11/1984 num. 792 art. 5, Legge 26/11/1984 num. 792 art. 8, Cod. Civ. art. 1175

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)