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Sez. 1, Sentenza n. 10551 del 12/12/2019 Cc. (dep. 23/03/2020) Rv. 278490 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Permesso premio - Condannato per delitti ostativi - Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019 sui ricorsi pendenti in cassazione avverso i provvedimenti del tribunale di sorveglianza.
Stato
decisa il 2019-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278490-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di concessione del permesso premio a detenuto condannato per reato ostativo ai sensi dell'art. 4-bis, comma primo, ord. pen., nel giudizio di legittimità relativo al provvedimento di diniego del beneficio per carenza del presupposto della collaborazione con la giustizia, pendente alla data della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi elencati possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata che il pericolo di un loro ripristino, va disposto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato al fine di consentire l'espletamento di una nuova fase di merito nella quale il richiedente potrà introdurre i temi divenuti proponibili a seguito della citata decisione della Corte costituzionale.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)