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Sez. 3, Sentenza n. 2963 del 14/06/1978 (Rv. 392406 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - ESTENSIONE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO PENALE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1978-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392406-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - ESTENSIONE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO PENALE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Nel giudizio civile per il risarcimento del danno la sentenza penale irrevocabile ha autorita di cosa giudicata, a norma dello art 27 cod proc pen non solo in ordine alla sussistenza del fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, ma anche in ordine agli accertamenti contenuti nella motivazione della sentenza, che costituiscono il presupposto e il fondamento logico- giuridico della decisione adottata. Stabilire quali siano, nel caso concreto, gli accertamenti anzidetti rientra nella interpretazione del giudicato penale e si risolve quindi - trattandosi di giudicato esterno - in un giudizio di fatto, sottratto al Sindacato di legittimita, sempreche dalla motivazione che lo sorregge esso risulti conforme alla logica e ai principi di diritto. (Conf 3460/72, mass n 361351).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)