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Sez. L, Sentenza n. 1742 del 12/04/1989 (Rv. 462461 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI - SENTENZE - DEL CONCILIATORE - DISCIPLINA EX LEGGE N. 399 DEL 1984 - VALUTAZIONE DELLA COSIDDETTA EQUITÀ INTEGRATIVA - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - PORTATA.*
Stato
decisa il 1989-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462461-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI - SENTENZE - DEL CONCILIATORE - DISCIPLINA EX LEGGE N. 399 DEL 1984 - VALUTAZIONE DELLA COSIDDETTA EQUITÀ INTEGRATIVA - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - PORTATA.*

Gli artt. 3 e 5 della legge 30 luglio 1984 n. 399, i quali, modificando gli artt. 113 e 339 cod. proc. civ., stabiliscono che il giudice conciliatore decide secondo equità, e che le sue sentenze sono ricorribili per Cassazione, senza alcuna delimitazione rispetto alle ipotesi contemplate dall'art. 360 cod. proc. civ., introducono, davanti al predetto conciliatore, un principio generale di equità cosiddetta integrativa, cioè rivolta all'individuazione della regula iuris da applicare al caso concreto, e rendono la relativa valutazione sindacabile in Sede di legittimità, sia sotto il profilo dell'identificazione ed applicazione del concetto di giustizia, sia sotto il profilo logico-giuridico, onde verificare la correttezza del metodo argomentativo seguito. (Conf 5524/86, mass n 448039; (Conf 2056/86, mass n 445259).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 3 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)