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Sez. L - , Ordinanza n. 14212 del 04/06/2018 (Rv. 648994 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITÀ - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Impugnativa di licenziamento - Ricorso ex art. 28 della l. n. 300 del 1970 - Idoneità - Decadenza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648994-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITÀ - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE

Il termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento di cui all'art. 6, comma 1, della l. n. 604 del 1966, può essere interrotto con atto scritto anche di un'organizzazione sindacale, senza che sia necessario il conferimento di una procura "ex ante" - o la ratifica successiva - da parte del lavoratore; inoltre, l'art. 6 cit. deve essere interpretato nel senso che l'impugnativa di licenziamento è soddisfatta con l'esercizio, nel termine di sessanta giorni, dell'azione ex art. 28 st.lav. avverso il licenziamento del dipendente.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)