Sez. L, Sentenza n. 2573 del 19/04/1980 (Rv. 406308 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POST-CORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - INTERESSE AD AGIRE EX ART 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPARTENENZA ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI NAZIONALI - AI LAVORATORI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE COINVOLTI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POST-CORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - INTERESSE AD AGIRE EX ART 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPARTENENZA ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI NAZIONALI - AI LAVORATORI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE COINVOLTI - ESCLUSIONE.*
La condotta antisindacale non si identifica con la violazione di meri interessi patrimoniali o morali dei singoli lavoratori, ma si concreta, invece, in Atti diretti a colpire o a limitare l'Esercizio dei diritti di liberta e lo svolgimento della attivita sindacale. Pertanto, l'interesse ad agire a norma dell'art 28 della legge 20 maggio 1970 n 300 appartiene alle associazioni sindacali nazionali, attraverso i propri organismi locali, giammai ai lavoratori direttamente o indirettamente coinvolti nella vicenda, in quanto il fine dell'Azione repressiva e il rafforzamento o la riaffermazione della funzione sindacale, rispetto alla quale il substrato degli interessi individuali dei lavoratori puo costituire un utile punto di riferimento o di giustificazione dell'Azione stessa, ma non rappresentarne il contenuto. (V 602/79, mass n 396744).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)