Sez. U, Sentenza n. 3190 del 25/03/1991 (Rv. 471440 - 01)
Trattati, convenzioni e organismi internazionali - In genere | Art. 17 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge n. 804 del 21 giugno 1971) - Patto di "proroga" della giurisdizione - Elementi - Consenso scritto delle due parti - Necessità - Clausola inserita in un modulo sottoscritto da un solo contraente - Sufficienza - Esclusione - Predisposizione del modulo o adesione da parte dell'altro contraente - Irrilevanza.
Trattati, convenzioni e organismi internazionali - In genere
Il patto di "proroga" della giurisdizione, secondo la previsione dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804), esige il formarsi di un consenso scritto delle due parti, e, pertanto, non è ravvisabile in presenza di clausola inserita in un modulo sottoscritto da uno soltanto dei contraenti, non essendo all'uopo sufficiente che l'altro contraente abbia provveduto a predisporre il modulo stesso od abbia poi tenuto un comportamento di conferma ed adesione al rapporto.
Riferimenti normativi: Legge 21/06/1971 num. 804, Convenzione di Bruxelles 27/09/1968 num. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)