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Sez. 3, Sentenza n. 10874 del 23/05/2005 (Rv. 581649 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Inapplicabilità alle cause di opposizione all'esecuzione - Termini di proposizione del ricorso per cassazione - Inclusione - Esaurimento della procedura esecutiva alla data di proposizione del ricorso - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2005-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581649-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

Il principio sancito dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969, secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all'esecuzione, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all'intero corso del procedimento, sicché esso ha indiscutibilmente riferimento (anche) ai termini per proporre ricorso per cassazione: la norma citata, difatti, anche nella parte in cui richiama l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura (tale, cioè, da giustificare l'esigenza di una sollecita trattazione), e non già all'organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima. Né rileva che alla data di proposizione del ricorso per cassazione la procedura esecutiva sia già esaurita, cosicché non sussiste più la "ratio" di accelerare la trattazione di una causa tendente a paralizzare il corso del processo esecutivo, atteso che il criterio di interpretazione teleologica, previsto dall'art. 12 preleggi, può prevalere sull'interpretazione letterale soltanto ove quest'ultima dia luogo ad un effetto incompatibile con il sistema normativo e non un effetto meramente inadatto alla finalità pratica cui la norma è intesa.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)