Sez. L, Sentenza n. 3495 del 13/04/1996 (Rv. 497000 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - LOGICA ("RATIO LEGIS") | Rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale - Esclusione - Limiti.
FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - LOGICA ("RATIO LEGIS")
Il criterio di interpretazione teleologica, previsto dall'art. 12 delle preleggi, può assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione di legge sia incompatibile con il sistema normativo; non è infatti consentito all'interprete correggere la norma, nel significato tecnico giuridico proprio delle espressioni che la compongono, nell'ipotesi in cui ritenga che l'effetto giuridico che ne deriva sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma è intesa.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)