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Sez. 1, Sentenza n. 11317 del 16/06/2004 (Rv. 573664 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione durante il periodo feriale - Reclami contro i provvedimenti del GD nella fase di liquidazione dell'attivo - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573664-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

La sospensione feriale dei termini processuali, prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, che non si applica ai giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi, non si applica neppure alle cause riguardanti i reclami proposti contro i provvedimenti emessi dal giudice delegato nella fase di liquidazione dell'attivo, che nella procedura concorsuale hanno funzione sostitutiva delle opposizioni previste dagli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)