Sez. L, Sentenza n. 3966 del 13/09/1977 (Rv. 387660 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA MALATTIA - TERMINE - INOSSERVANZA - RIDUZIONE DELL'INDENNITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA MALATTIA - TERMINE - INOSSERVANZA - RIDUZIONE DELL'INDENNITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
L'assicurato con l'INAM deve dare avviso della malattia all'istituto, in Mancanza di diverse Disposizioni nella legge n 138 del 1943, nel termine di tre giorni di cui all'art 1913 cod civ. tuttavia dal principio generale, sancito dall'art 1227 cod civ e piu specificamente dall'art 1915 cod civ, secondo cui la misura del risarcimento o dell'indennizzo si riduce in proporzione della dannosita di un eventuale comportamento colposo del danneggiato, si ricava che nessuna riduzione dell'indennita assicurativa deve operarsi qualora dal mancato avviso non sia derivato alcun danno per l'assicuratore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1913, Cod. Civ. art. 1915, Legge 11/01/1943 num. 138 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)