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Sez. L, Sentenza n. 4512 del 03/08/1979 (Rv. 401016 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - PRINCIPIO DEL TEMPESTIVO AVVISO ALL'ASSICURATORE PREVISTO DALL'ART 1913 COD CIV - APPLICABILITA ALLE ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PRESSO L'INAM - CONSEGUENZE - INVIO DEL CERTIFICATO D'INIZIO DELLA MALATTIA ALLA COMPETENTE SEZIONE TERRITORIALE DELL'ISTITUTO, ENTRO TRE GIORNI DALLA INSORGENZA DI ESSA - NECESSITA - OMISSIONE COLPOSA DELL'INVIO DEL CERTIFICATO - RIDUZIONE DELL'INDENNITA - LICEITA.*
Stato
decisa il 1979-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401016-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - PRINCIPIO DEL TEMPESTIVO AVVISO ALL'ASSICURATORE PREVISTO DALL'ART 1913 COD CIV - APPLICABILITA ALLE ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PRESSO L'INAM - CONSEGUENZE - INVIO DEL CERTIFICATO D'INIZIO DELLA MALATTIA ALLA COMPETENTE SEZIONE TERRITORIALE DELL'ISTITUTO, ENTRO TRE GIORNI DALLA INSORGENZA DI ESSA - NECESSITA - OMISSIONE COLPOSA DELL'INVIO DEL CERTIFICATO - RIDUZIONE DELL'INDENNITA - LICEITA.*

In forza dell'art 1886 cod civ, il principio, espresso nell'art 1913 dello stesso codice, secondo cui l'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore entro tre giorni dalla sua verificazione o dacche l'assicurato stesso ne ha avuto conoscenza, vale anche per le assicurazioni INAM. Sono, pertanto, legittimi l'art 7 del regolamento dell'istituto del 10 aprile 1963, secondo cui - ai fini della percezione dell'indennita di malattia di cui all'art 6 della legge n 148 del 1943 - il certificato d'inizio della malattia, redatto dal medico di fiducia dell'assicurato, dev'essere inoltrato alla competente Sezione territoriale dell'istituto entro il termine massimo di tre giorni, decorrenti dalla data in cui il sanitario attesta l'insorgenza della malattia, nonche le Disposizioni, contenute nello allegato a del regolamento deliberato consiglio di amministrazione dell'INAM in data 6 agosto 1966, in forza delle quali il medico di fiducia e tenuto a consegnare all'assicurato il certificato d'inizio della malattia, da inoltrare alla suddetta Sezione territoriale. Per lo stesso art 1886 cod civ, e altresi applicabile alle assicurazioni INAM il principio, di cui al secondo comma dell'art 1915 dello stesso codice, secondo cui l'omissione colposa della osservanza del detto Obbligo di avviso da diritto all'assicuratore di ridurre l'indennita in ragione del pregiudizio sofferto, che per l'INAM e peraltro da ritenere insito nell'impossibilita, dovuta alla colpa dell'assicurato, di accertare l'effettiva esistenza ed entita della malattia. (V 3966/77, mass n 387660; (V 4084/74, mass n 372703; (Conf 1871/78, mass n 391243).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1913, Cod. Civ. art. 1915, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)