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Sez. U, Sentenza n. 3750 del 13/06/1980 (Rv. 407601 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - DIRITTI DELL'ASSICURATO - CERTIFICATO ATTESTANTE LO STATO DI INFERMITA - MANCANZA O RITARDO DELL'INVIO ALL'INAM - DISCIPLINA APPLICABILE - CONSEGUENZE - RIDUZIONE DELL'INDENNITA.*
Stato
decisa il 1980-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407601-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - DIRITTI DELL'ASSICURATO - CERTIFICATO ATTESTANTE LO STATO DI INFERMITA - MANCANZA O RITARDO DELL'INVIO ALL'INAM - DISCIPLINA APPLICABILE - CONSEGUENZE - RIDUZIONE DELL'INDENNITA.*

In tema d'indennita di malattia, gli effetti dell'omesso o ritardato inoltro all'INAM, da parte dell'assicurato, del certificato attestante lo stato d'infermita, non possono essere disciplinati dalle norme regolamentari adottate dal consiglio di amministrazione dell'istituto, in considerazione del loro carattere meramente interno e non rilevante sul piano dei rapporti con gli assistiti, ma vanno individuati alla stregua delle Disposizioni dettate dagli artt 1913 e 1915 cod civ, in tema di contratto di Assicurazione contro i danni in generale, ed applicabili, ai sensi dell'art 1886 cod civ, anche nel campo delle assicurazioni sociali, in difetto di espressa previsione contraria contenuta nella normativa speciale. Pertanto, all'infuori dell'ipotesi in cui l'istituto alleghi e dimostri il carattere doloso dell'indicato inadempimento dell'assicurato, implicante la perdita del diritto all'indennita (art 1915 citato, primo comma), l'inadempimento stesso, da presumersi colposo, puo comportare soltanto la riduzione dell'indennita in ragione del pregiudizio sofferto (art 1915 citato, secondo comma) dall'ente assicuratore, tenendo presente che tale pregiudizio ha natura economica, e, quindi, non e identificabile nell'impossibilita dello INAM di provvedere ai tempestivi controlli sullo stato di salute dell'assicurato, ma consiste in quel danno patrimoniale che risulti derivare, in forza di un nesso eziologico, da detta impossibilita. (Conf 5313/79; (Conf 4709/79; (Conf 3966/77, mass n 387660; (contra 4512/79; (contra 3048/78, mass n 392491; (contra 1988/78, mass n 391352; (contra 1871/78, mass n 391243).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1913, Cod. Civ. art. 1915, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 4 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 11 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)