Sez. L, Sentenza n. 4709 del 29/08/1979 (Rv. 401265 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - DIRITTI DELL'ASSICURATO - OMISSIONE O RITARDO NELL'INVIO DEL CERTIFICATO MEDICO ALLO ISTITUTO - RIFIUTO DELLE PRESTAZIONI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - DIRITTI DELL'ASSICURATO - OMISSIONE O RITARDO NELL'INVIO DEL CERTIFICATO MEDICO ALLO ISTITUTO - RIFIUTO DELLE PRESTAZIONI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
L'INAM puo rifiutare le sue prestazioni a favore dell'assicurato che abbia omesso o ritardato l'invio del certificato medico nel termine di tre giorni di cui all'art 1913 cod civ dall'inizio della malattia, solo qualora da detta omissione o ritardo sia derivato all'istituto un pregiudizio costituito dal fatto di dovere ristorare gli effetti di un evento che avrebbe potuto evitare o rendere meno dannoso se fosse stato posto tempestivamente in condizione di intervenire. In Mancanza di tale pregiudizio, l'INAM, in caso di inosservanza dei suoi assistiti, puo da essi pretendere una prova rigorosa e completa del fatto denunciato ovvero agire nei confronti dei medici curanti, che essendo legati da apposite convenzioni hanno nei suoi confronti determinati obblighi ed oneri, ma non puo fare decorrere meccanicamente le sue prestazioni dalla data in cui gli e pervenuto il certificato medico, in quanto a tali prestazioni gli assicurati hanno diritto quando ricorrono in loro favore i presupposti indicati dalla legge e non e dato all'istituto modificare con proprie unilaterali determinazioni tale regime. (V 1871/78, mass n 391243; (V 3966/77, mass n 387660; (V 4084/74, mass n 372703; (contra 3048/78, mass n 392491).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1913, Cod. Civ. art. 1915, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 5, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)