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Sez. 3, Sentenza n. 422 del 12/01/2006 (Rv. 586617 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Valutazione del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586617-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

Il giudizio circa la novità o meno della domanda formulata dalla parte nel corso del giudizio è rimesso alla valutazione del giudice di merito, e non è censurabile in sede di legittimità se esente da vizi logici ed errori giuridici. (Nella specie, la S.C. ha confermato, in quanto esente da vizi, la sentenza di merito secondo la quale la domanda dell'agente assicurativo volta ad ottenere la condanna del preponente al pagamento di tutte le indennità conseguenti alla risoluzione del rapporto di agenzia ed al risarcimento del danno fosse non solo nuova, ma addirittura antitetica rispetto alla domanda inizialmente formulata, con la quale era stato chiesto l'accertamento del diritto alla prosecuzione del rapporto di agenzia).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)