Sez. 3, Sentenza n. 7243 del 29/03/2006 (Rv. 588130 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE | Domande nuove - Tardiva proposizione - Divieto - Violazione della preclusione - Conseguenza - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE
Nel rito speciale del lavoro - applicabile precedentemente alle controversie per la determinazione del canone ai sensi dell'art. 46 della legge n. 392 del 1978 ed ora richiamato dall'art. 447 bis cod. proc. civ. - il divieto di proporre nuove domande nel corso del giudizio di primo grado è funzionale ad esigenze di accelerazione del procedimento ed esorbita dalla tutela del privato interesse delle parti, sicché la tardività della nuova domanda non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte e la sua inammissibilità è rilevabile anche d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva rilevato che la domanda del conduttore di condanna del locatore al pagamento della differenza tra i canoni versati e quelli effettivamente dovuti era stata introdotta tardivamente durante il giudizio di primo grado ed era, pertanto, inammissibile, pur non potendosi escludere che fosse dichiarato l'obbligo dello stesso locatore al relativo pagamento, con una statuizione di carattere dichiarativo, sulla scorta della richiesta di determinazione ed aggiornamento del canone già ritualmente contenuta nel ricorso introduttivo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)