Sez. L, Sentenza n. 15954 del 17/12/2001 (Rv. 551205 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Richiesta da parte del lavoratore assente per malattia di imputazione di un periodo di assenza alla fruizione di ferie già maturate al fine di sospendere il decorso del periodo di comporto - Ammissibilità - Conseguenze - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO
Al lavoratore assente per malattia è consentito di mutare il titolo dell'assenza con la richiesta di fruizione delle ferie già maturate al fine di sospendere il decorso del periodo di comporto; ove una richiesta di ferie sia stata avanzata e, sia pure parzialmente, accolta prima del superamento del periodo di comporto, la dedotta successiva rinuncia alla fruizione delle ferie nel periodo indicato dal datore di lavoro deve essere provata in maniera chiara e inequivoca, attesa la garanzia costituzionale del diritto alle ferie e il rilevante e fondamentale interesse del lavoratore a evitare, con la fruizione delle stesse o di riposi compensativi già maturati, la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza del periodo di comporto, con la ulteriore conseguenza della perdita definitiva della possibilità di godere delle ferie maturate. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che con la richiesta di fruizione di un periodo di aspettativa non retribuita avanzata in malattia dalla lavoratrice ricorrente la stessa avesse inteso rinunciare alle ferie che le erano state concesse in parziale accoglimento di altra specifica e precedente richiesta presentata sempre durante il periodo di assenza per malattia).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)