Sez. L, Sentenza n. 873 del 28/01/1997 (Rv. 502098 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Richiesta, da parte del lavoratore assente per malattia, di imputare un periodo di assenza alla fruizione di ferie già maturate al fine di sospendere l'ulteriore decorso del comporto - Ammissibilità - Specificazione della decorrenza del suddetto periodo - Necessità - Poteri del datore di lavoro in relazione alla suddetta richiesta - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO
Nel caso di assenza dal lavoro per malattia, è possibile che, su richiesta del lavoratore interessato, un periodo di assenza venga imputato, al fine di sospendere l'ulteriore decorso del comporto, alla fruizione delle ferie già maturate, anche se ciò implica la rinunzia al diritto di fruire delle suddette ferie secondo la destinazione cui queste sono preordinate. Tale richiesta deve recare l'indicazione del momento a decorrere dal quale si intende convertire l'assenza per malattia in assenza per ferie, momento che deve precedere la scadenza del periodo di comporto, atteso che con la suddetta scadenza il datore di lavoro acquista il diritto di recedere ai sensi dell'art. 2110 cod. civ. Ove peraltro manchi una previsione collettiva che, nel regolamentare la fruizione delle ferie nell'ambito annuale, consenta al lavoratore l'esercizio del diritto di scelta dell'epoca di fruizione delle stesse, con la conseguenza che la suddetta scelta è riservata, a norma dell'art. 2109 c.c., al datore di lavoro, il quale deve contemperare le esigenze di un ordinato e proficuo svolgimento dell'attività produttiva con gli interessi del prestatore di lavoro, incombe sul datore, ove venga investito della suddetta richiesta, l'onere di provare di aver tenuto conto, nell'assumere la relativa decisione, del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore di evitare in tal modo la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza del periodo di comporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)