Sez. L, Sentenza n. 11691 del 19/11/1998 (Rv. 520848 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Richiesta, da parte del lavoratore assente per malattia, di imputare un periodo di assenza alla fruizione di ferie già maturate al fine di sospendere l'ulteriore decorso del comporto - Ammissibilità - Poteri del datore di lavoro in relazione alla suddetta richiesta - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO
Al lavoratore assente per malattia è consentito di mutare il titolo dell'assenza con la richiesta di fruizione delle ferie già maturate, al fine di sospendere il decorso del comporto, non essendo la pregressa denunzia di malattia atto unilateralmente irrevocabile e non essendo ravvisabile - neppure a seguito delle pronunzie della Corte Costituzionale 616/87 e 297/90 - una incompatibilità assoluta tra ferie e malattia; in tali casi non sarebbe costituzionalmente corretto precludere il diritto a ferie in ragione delle condizioni psico - fisiche inidonee al loro pieno godimento - non potendo operare, a causa della probabile perdita del posto di lavoro conseguente al superamento del comporto, il criterio della sospensione delle stesse e del loro spostamento al termine della malattia - perché si renderebbe così impossibile la effettiva fruizione delle ferie. Spetta poi al datore di lavoro, cui è generalmente riservato il diritto di scelta del tempo delle ferie, di dimostrare - ove sia stato investito di tale richiesta - di aver tenuto conto, nell'assumere la relativa decisione, del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore ad evitare in tal modo la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza del periodo di comporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)