Sez. L, Sentenza n. 10622 del 19/07/2002 (Rv. 556020 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Presupposti in fatto del principio di diritto enunciato - Vincolatività - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
Con la sentenza con la quale la Corte di cassazione, annullando la sentenza impugnata, fissi il principio di diritto al quale deve attenersi il giudice del rinvio, devono ritenersi definitivamente decise tutte le questioni che costituiscono il presupposto logico - giuridico della pronuncia di annullamento, di guisa che non è più possibile riesaminare o modificare la situazione di fatto, anche se in ipotesi erroneamente accertata e presupposta, sulla cui base risulta fondato il principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza emessa nel giudizio di rinvio, nella quale il giudice, in applicazione del principio secondo cui il diritto del datore di lavoro di scegliere il tempo delle ferie deve essere esercitato contemperando le esigenze di un ordinato e proficuo svolgimento dell'attività tecnico - produttiva dell'impresa con gli interessi del prestatore di lavoro, e in particolare del rilevante e fondamentale interesse di quest'ultimo di evitare, nel richiedere di imputare a ferie un'assenza per malattia, la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza del periodo di comporto, ha dato per provate ed accertate, quale logico presupposto in fatto del principio stesso, la circostanza che la dipendente aveva chiesto due giorni di ferie e quella del mancato superamento del periodo di comporto mediante il computo dei due giorni di ferie oggetto della richiesta, ritenendo per il resto non assolto l'onere della prova, gravante sul datore di lavoro, dell'avvenuto contemperamento delle contrapposte esigenze, prescritta in quel principio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)