Sez. U, Ordinanza n. 6690 del 29/04/2003 (Rv. 562545 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE | Conflitto reale di giurisdizione - Configurabilità - Estremi - Decisioni in contrasto emesse in funzione conclusiva del giudizio in punto di giurisdizione - Necessità - Conseguenze - Pronuncia declinatoria della giurisdizione emanata in forma di ordinanza - Denunciabilità del conflitto - Condizioni.
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE
Perché sia configurabile un conflitto reale di giurisdizione, che può essere denunziato alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, è necessario che entrambe le decisioni in contrasto siano emesse in funzione conclusiva del giudizio in punto di giurisdizione, del che è di norma prova l'adozione della forma della sentenza, ancorché non passata in giudicato, mentre, in presenza di un provvedimento avente la forma dell'ordinanza, l'operatività del principio di prevalenza della forma sulla sostanza è condizionata dall'onere di allegazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione della funzione suddetta, la quale, in caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione, postula la cessazione del procedimento davanti al giudice che abbia emesso la pronuncia medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)