Sez. U, Sentenza n. 1621 del 27/01/2005 (Rv. 578990 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE | Conflitto positivo o negativo di giurisdizione - Configurabilità - Estremi - Denunciabilità alle S.U. della Suprema Corte - Termini - Passaggio in giudicato delle pronunce in contrasto - Irrilevanza.
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE
In tema di conflitto di giurisdizione, la norma dell'art. 362, secondo comma, numero 1), cod. proc. civ. presuppone, per la sua applicazione, che giudici appartenenti ad ordini giurisdizionali diversi abbiano affermato (o declinato) la propria giurisdizione con decisioni emesse entrambe in funzione conclusiva del giudizio, mentre, consentendo la denuncia del conflitto (positivo o negativo) "in ogni tempo", dimostra di considerarne possibile la proposizione indipendentemente dal passaggio in giudicato delle pronunce in contrasto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)