Sez. L, Sentenza n. 7323 del 08/08/1994 (Rv. 487691 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Declaratoria del giudice - Eccezione della parte - Termine - Inosservanza - Conseguenze - Deduzione in sede di impugnazione - Inammissibilità - Contumacia della parte nel precedente grado - Irrilevanza.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
L'estinzione del processo per tardiva riassunzione ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ., per poter essere dichiarata dal giudice, deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua istanza e difesa, volta ad ottenere una pronuncia diversa, e, pertanto, ove non sia stata così tempestivamente eccepita, nel medesimo grado in cui si sono verificati i fatti che ad essa possono dar luogo, non può essere dedotta e rilevata in sede d'impugnazione, neppure su istanza della parte rimasta in precedenza contumace.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)