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Sez. 1, Sentenza n. 23584 del 22/11/2010 (Rv. 614775 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Area compresa in piano per l'edilizia economica e popolare - Stima - Criteri.
Stato
decisa il 2010-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614775-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

L'inclusione di un'area nel piano di zona per l'edilizia economica e popolare, anche ove l'originaria zonizzazione del piano regolatore generale ne comportasse la qualificazione come suolo agricolo, implica che, in virtù della variante introdotta dal p.e.e.p. (che in tale parte va considerato strumento programmatorio e conformativo), la stessa abbia acquisito carattere di edificabilità e che la determinazione dell'indennità di esproprio debba adottare il criterio previsto dall'art. 5 bis, comma primo, legge 8 agosto 1992 n. 359, essendo irrilevante che nel contesto del p.e.e.p. l'area sia destinata ad usi che non comportano specifica realizzazione di opere edilizie (verde pubblico, viabilità di piano regolatore generale). Ciò non significa che tutti i terreni compresi nell'ambito del piano debbano avere eguale valore di mercato, poiché l'effettiva potenzialità edificatoria va da un minimo (tendente a zero) ad un massimo, con una gamma di situazioni intermedie su cui incide in misura determinante l'edificabilità effettiva, quale attitudine del suolo ad essere sfruttato e concretamente destinato a fini edificatori (in base a vari fattori: centralità, ubicazione, consistenza, vicinanza a strutture pubbliche, volumetria, ecc.), e restando comunque escluso che detto valore possa essere stabilito in base alle localizzazioni interne al programma espropriativo eseguite dall'Amministrazione, cioè in funzione delle disposizioni del piano per l'edilizia attinenti alla collocazione sui singoli fondi di specifiche edificazioni ovvero di servizi ed infrastrutture.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 167 art. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)