Sez. 1, Sentenza n. 1043 del 17/01/2007 (Rv. 593777 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Suoli espropriandi - Inserimento in piano per l'edilizia economica e popolare - Natura edificabile - Espropriazione di una frazione di proprietà - Utilizzazione pubblica - Sfruttamento della volumetria esprimibile dall'intera proprietà - Indennità - Valutazione commisurata all'indice medio - Necessità - Residuo non espropriato - Destinazione a spazi pubblici - Perdita di edificabilità - Esclusione - Futura espropriazione del residuo - Valutazione - Applicazione dell'indice medio - Necessità - Mancata espropriazione - Conseguenze.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione di suoli destinati all'attuazione di programma di edilizia economica e popolare, di cui va ritenuta, per il semplice fatto del loro inserimento nel peep, il carattere edificabile, occorre tener conto dell'indice medio di fabbricabilità del piano, in rapporto alla superficie volta per volta espropriata, sicché ove si sia proceduto, in relazione alla proprietà di un soggetto, ad espropriare solo un parte di essa, cumulandovi, ai fini della realizzazione dell'edificio residenziale, l'intera volumetria esprimibile dall'intera proprietà, e destinando il residuo, non contestualmente espropriato, a spazi pubblici, la valutazione del fondo va commisurata alla volumetria esprimibile dalla parte espropriata in base all'indice medio, senza che si possa utilizzare il criterio della stima differenziale di cui all'art. 40 della legge n. 2359 del 1865; quest'ultimo, infatti, indurrebbe a tener conto della diminuzione di valore del residuo non espropriato, per la perdita di edificabilità, con il risultato di determinare un'indennità commisurata all'intera volumetria esprimibile dall'intera proprietà, poiché nella specie difetta il presupposto per la configurabilità di un'espropriazione parziale, costituito dall'incidenza negativa del distacco della porzione residua dalla parte espropriata, la quale, in occasione della futura espropriazione, sarà a sua volta valutata secondo l'indice medio, con le possibili conseguenze, ove l'espropriazione non avvenga, connesse alla decadenza della dichiarazione di pubblica utilità.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 167 art. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)