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Sez. 3, Sentenza n. 2690 del 16/03/1987 (Rv. 451796 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA VERIFICATASI DURANTE LA MORA DEL CREDITORE - RISARCIMENTO AUTOMATICO - ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL DEBITORE - POTERI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1987-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451796-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA VERIFICATASI DURANTE LA MORA DEL CREDITORE - RISARCIMENTO AUTOMATICO - ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL DEBITORE - POTERI DEL GIUDICE.*

Nelle obbligazioni pecuniarie la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non giustifica in sè alcun risarcimento automatico, avendo il creditore l'Onere di provare il danno ulteriore subito in aggiunta a quello coperto dagli interessi legali ma il giudice, ai fini della prova, può utilizzare anche presunzioni fondate su condizioni e qualità personali del creditore e sulle modalità di impiego del danaro coerenti con tali elementi, sempre però che il creditore abbia fornito concreti elementi che permettano di individuare le suddette situazioni e non si limiti a dedurre il maggior danno. (V 2368/86, mass n 445493; (Conf 4344/86, mass n 447109; (Conf 1212/86, mass n 444689; (Conf 650/84, mass n 432914; (Conf 1377/83, mass n 426191).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)