Sez. 6, Sentenza n. 23832 del 12/05/2016 Cc. (dep. 08/06/2016) Rv. 267035 - 01
NULLITÀ - IN GENERE | Dibattimento - Genericità o indeterminatezza del capo di imputazione - Conseguenze - Nullità del decreto introduttivo del giudizio - Previa sollecitazione al P.M. per l'integrazione e precisazione dell'accusa - Necessità - Esclusione - Ragioni.
NULLITÀ - IN GENERE
In caso di genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, il giudice del dibattimento deve dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'art. 429, comma secondo cod. proc. pen. (o del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 552, comma secondo, dello stesso codice), senza alcuna previa sollecitazione, rivolta al pubblico ministero, ad integrare o precisare la contestazione, non essendo estensibile, alla fase dibattimentale, il meccanismo correttivo che consente al giudice dell'udienza preliminare di sollecitare il P.M. alle opportune precisazioni e integrazioni, indicandogli, con ordinanza interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche alla base del rilevato difetto dell'imputazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)