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Sez. 5, Sentenza n. 1382 del 14/10/2016 Cc. (dep. 12/01/2017) Rv. 268872 - 01

NULLITÀ - ATTI ABNORMI | Dibattimento - Genericità o indeterminatezza del capo di imputazione - Restituzione degli atti al pubblico ministero senza invito a integrare l'imputazione - Abnormità - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268872-01

NULLITÀ - ATTI ABNORMI

In caso di genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, il giudice del dibattimento deve dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'art. 429, comma secondo, cod. proc. pen. (o del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 552, comma secondo, dello stesso codice), senza alcuna previa sollecitazione, rivolta al pubblico ministero, ad integrare o precisare la contestazione, non essendo estensibile, alla fase dibattimentale, il meccanismo correttivo che consente al giudice dell'udienza preliminare di sollecitare il P.M. alle opportune precisazioni e integrazioni, indicandogli, con ordinanza interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche alla base del rilevato difetto dell'imputazione. (Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero che lamentava l'abnormità dell'ordinanza del giudice conforme al principio enunciato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)