Sez. 6, Sentenza n. 44394 del 25/09/2019 Cc. (dep. 30/10/2019) Rv. 277376 - 01
NULLITÀ - IN GENERE | Genericità o indeterminatezza del capo di imputazione – Conseguenze – Nullità del decreto introduttivo del giudizio – Previa sollecitazione al pubblico ministero per l’integrazione e la precisazione dell’accusa – Necessità – Esclusione – Ragioni.
NULLITÀ - IN GENERE
In caso di genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, il giudice del dibattimento deve dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'art. 429, comma 2, cod. proc. pen. (o del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 552, comma 2, dello stesso codice), senza alcuna previa sollecitazione, rivolta al pubblico ministero, a integrare o precisare la contestazione, non essendo estensibile alla fase dibattimentale il meccanismo correttivo che consente al giudice dell'udienza preliminare di sollecitare il pubblico ministero alle opportune precisazioni e integrazioni, indicandogli, con ordinanza interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche alla base del rilevato difetto dell'imputazione. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la restituzione degli atti al pubblico ministero anziché al giudice per l'udienza preliminare non determina un'indebita regressione del processo, essendo consentito al primo di precisare l'imputazione ed esercitare validamente l'azione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)