Sez. 5, Sentenza n. 27902 del 30/12/2009 (Rv. 611149 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE | Riliquidazione dell'indennità di buonuscita - Corresponsione con ritardo rispetto alla cessazione del servizio - Interessi - Assogettabilità a tassazione ex art. 6 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE
In tema d'imposte sui redditi, gli interessi corrisposti in occasione della riliquidazione dell'indennità di buonuscita, operata con ritardo rispetto alla data di cessazione del servizio, costituiscono reddito da lavoro dipendente, assoggettabile a tassazione ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 917 del 1986, indipendentemente dalle modifiche apportate dall'art. 6 del d.l. n. 557 del 1993, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 1994, al pari di qualsiasi erogazione economica effettuata dal datore di lavoro e avente titolo diretto e immediato nel rapporto di lavoro.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 1, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)