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Sez. 5, Sentenza n. 27036 del 07/12/2005 (Rv. 588549 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Lavoratore dipendente - Interessi sui crediti per competenze arretrate - Tassabilità ex art. 6 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Portata.
Stato
decisa il 2005-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588549-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 1, primo comma, lett. a), e terzo comma, secondo periodo, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1994, n. 133 - secondo cui gli " gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati", disposizione applicabile "anche ai fini delle ritenute alla fonte, per gli interessi percepiti dalla data di entrata in vigore del decreto" -, gli interessi percepiti per debiti di lavoro adempiuti in ritardo costituiscono in ogni caso un credito di lavoro dipendente, in quanto tale tassabile, al pari di qualsiasi erogazione economica effettuata dal datore di lavoro e avente titolo immediato e diretto nel rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 1, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)