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Sez. 5, Sentenza n. 15873 del 07/07/2009 (Rv. 609055 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE | Interessi su ratei di pensione di reversibilità - Maturazione in data anteriore al 30 dicembre 1993 - Percezione successiva a tale data - Assoggettabilità a tassazione ex art. 6 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2009-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609055-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE

In tema d'imposte sui redditi, gli interessi sui ratei di pensione di reversibilità erogati all'avente diritto successivamente al 30 dicembre 1993 costituiscono reddito da lavoro dipendente, assoggettabile a tassazione ai sensi dell'art. 6 del d.P.R n. 917 del 1986 (così come modificato con effetto dal 30 dicembre 1993 dall'art. 1 del d.l. n. 557 del 1993, convertito con modificazioni nella l. n. 122 del 1994), alla pari di qualsiasi erogazione economica che abbia titolo nel rapporto di lavoro, anche se maturati in epoca anteriore al 1994, ed indipendentemente dalle cause del ritardo nel pagamento, in quanto la percezione costituisce il momento decisivo ai fini dell'imposizione fiscale prevista dalla normativa citata, non sospettabile, peraltro, d'incostituzionalità, essendo il discrimine temporale un elemento diversificatore idoneo a giustificare una differente regolamentazione di vicende simili.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 1, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)