diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 19512 del 06/10/2005 (Rv. 583666 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Girata in favore della banca per l'incasso - Ammissibilità - Pagamento a persona diversa dal prenditore - Pagamento in favore del sottoscrittore "per conoscenza e garanzia" - Irregolarità del pagamento - Conseguenze - Responsabilità della banca - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583666-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE

La banca girataria per l'incasso di un assegno circolare non trasferibile è responsabile del pagamento del titolo effettuato, in violazione dell'obbligo di diligente accertamento della legittimazione del prenditore, ad un soggetto diverso da quest'ultimo e che abbia apposto la propria firma "per conoscenza e garanzia" al fine non già di attestare l'identità del prenditore, bensì di sostituirlo nell'incasso della somma.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)