Sez. L, Sentenza n. 8129 del 05/11/1987 (Rv. 455782 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA - NOTIFICAZIONE ESEGUITA AD ISTANZA DI PERSONA PRIVA DELLA RAPPRESENTANZA DELLA PARTE - INESISTENZA - SANATORIA - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA A RICORSO PER CASSAZIONE NOTIFICATO AD ISTANZA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENEL DEL GIUDIZIO D'APPELLO MA PRIVO DELLA PROCURA SPECIALE PER DETTO RICORSO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA - NOTIFICAZIONE ESEGUITA AD ISTANZA DI PERSONA PRIVA DELLA RAPPRESENTANZA DELLA PARTE - INESISTENZA - SANATORIA - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA A RICORSO PER CASSAZIONE NOTIFICATO AD ISTANZA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENEL DEL GIUDIZIO D'APPELLO MA PRIVO DELLA PROCURA SPECIALE PER DETTO RICORSO.*
La legittimazione a presentare l'istanza di notificazione di un atto spetta, ai sensi dell'art. 137 cod. proc. civ., alla parte o al suo difensore munito di procura e, come tale, abilitato a svolgere tutte le attività non riservate personalmente alla parte stessa; pertanto, la notificazione di un atto eseguita ad istanza di chi non ha la rappresentanza della parte, non essendo in alcun modo riferibile a questa, è inesistente come atto di tale soggetto ed è, quindi, insuscettibile di sanatoria. (nella specie, la S., alla stregua del principio suesposto, ha ritenuto l'inesistenza - con la conseguente inammissibilità del gravame - della notifica del ricorso per Cassazione dell'e.N.E.L. eseguita ad istanza del legale che aveva rappresentato l'ente nel giudizio di appello ma era privo della procura speciale per detto ricorso). (Conf 407/85, mass n 438623).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)