Sez. 3, Sentenza n. 1174 del 16/02/1983 (Rv. 425957 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE SU ISTANZA DI UNO DEI DIFENSORI MUNITO DI PROCURA MA NON ISCRITTO NELL'ALBO SPECIALE - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE SU ISTANZA DI UNO DEI DIFENSORI MUNITO DI PROCURA MA NON ISCRITTO NELL'ALBO SPECIALE - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
La notificazione del ricorso per Cassazione su istanza di uno dei difensori muniti di procura del ricorrente, il quale non sia iscritto nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla suprema Corte, non è giuridicamente inesistente, ma è affetta da nullità - come tale non rilevabile quando l'atto abbia ugualmente raggiunto lo scopo cui è destinato (art. 156 terzo comma cod. proc. civ.) - tenuto conto che quel soggetto istante, in relazione al ricevuto incarico professionale, non può considerarsi estraneo rispetto alla parte ricorrente. (V 931/81, mass n 411453; (V 1/79, mass n 396004).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)