Sez. L, Sentenza n. 5464 del 03/06/1998 (Rv. 516049 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato - Rilevanza primaria dell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro - Ulteriori elementi (obbligo di un orario, incidenza del rischio economico dell'attività lavorativa) - Rilevanza residuale - Fattispecie relativa ad agente della S.I.A.E.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato deve considerarsi che i requisiti essenziali del rapporto di lavoro subordinato consistono nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro - potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa e nello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale del beneficiario della prestazione, mentre altri elementi, come l'obbligo di un orario e l'incidenza del rischio economico dell'attività lavorativa, hanno carattere sussidiario e sono utilizzabili, ai fini della qualificazione del rapporto come autonomo o subordinato, specialmente quando nella fattispecie concreta non emergano elementi univoci a favore dell'una o dell'altra soluzione; la valutazione così operata dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità limitandosi alla determinazione dei criteri astratti e generali da applicare al caso concreto, mentre costituisce apprezzamento di fatto come tale insindacabile in detta sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto in controversia nell'uno o nell'altro schema contrattuale. (Nella specie l'impugnata sentenza, cassata dalla Suprema Corte, aveva ritenuto la natura subordinata dell'attività di un agente della S.I.A.E.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)