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Sez. L, Sentenza n. 11178 del 14/12/1996 (Rv. 501326 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Subordinazione - Nozione ed elementi sintomatici - Qualificazione del rapporto da parte del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa a preposizione alla gestione di un negozio.
Stato
decisa il 1996-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501326-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

In relazione alla configurabilità da un lato di una nozione giuridica di subordinazione nella prestazione di lavoro (assoggettamento della prestazione lavorativa al potere del datore di lavoro di disporne secondo le mutevoli esigenze di tempo e luogo proprie dell'organizzazione imprenditoriale e di determinarne le concrete modalità con l'imposizione di decisioni e istruzioni alle quali il lavoratore è obbligato ad attenersi, nella permanenza dell'obbligazione del medesimo di mantenere nel tempo la messa a disposizione delle proprie energie lavorative), e dall'altro di elementi sintomatici della situazione di subordinazione (quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico), il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo ha carattere sintetico (nel senso che, rilevati alcuni indici significativi, li valuta nel loro assieme, in relazione alle peculiarità del caso concreto) e integra un giudizio di fatto censurabile, in sede di legittimità, solo per ciò che riguarda la individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, mentre è insindacabile, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la scelta degli elementi di fatto cui attribuire, da soli o in varia combinazione tra loro, rilevanza qualificatoria e la riconduzione o meno degli stessi allo schema contrattuale del lavoro subordinato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto sussistere un rapporto subordinato nonostante la formale preposizione del lavoratore alla gestione di un negozio, valutando la subordinazione dello stesso alla direzione e al controllo dei titolari dell'azienda, nelle cui mani continuavano a concentrarsi le responsabilità verso i terzi fornitori e le decisioni da assumere in ordine alle merci da acquistare e ai prezzi da praticare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)